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In attuazione delle disposizioni di cui allart.4 D.P.R. 24.06.1998 n. 249
Deliberato dal C.d.Istituto il 29 gennaio 2001
PREMESSA
Il presente Regolamento è adottato in attuazione delle disposizioni di cui allart.4 D.P.R. 24.06.1998 n. 249 "Statuto delle studentesse e degli studenti" nel definire violazioni disciplinari, sanzioni, Organi competenti e procedure di applicazione delle sanzioni stesse. Esso completa il vigente Regolamento di Istituto vigente e il P.O.F. deliberato annualmente dal Collegio Docenti e dal Consiglio di Istituto, ai fini dellindividuazione di doveri, compiti e diritti delle diverse componenti scolastiche.
Articolo 1
COMPORTAMENTI CONFIGURANTI MANCANZE DISCIPLINARI
1.1
Costituiscono comportamenti che configurano mancanze disciplinari tutte le violazioni dei doveri scolastici come elencati nellart. 3 D.P.R. 24.06.1998 n. 249 di seguito riportato e richiamato:
Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente le lezioni e ad assolvere assiduamente gli impegni di studio.
Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del Capo dIstituto, dei Docenti, del Personale tutto della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per se stessi.
Nellesercizio dei loro diritti e nelladempimento dei loro doveri gli studenti sono tenuti a mantenere un comportamento corretto e coerente di cui allart. 1.
Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni amministrative e di sicurezza dettate dai regolamenti dei singoli istituti.
Gli studenti sono tenuti ad utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici e a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola.
Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente lambiente scolastico e averne cura come importante fattore di qualità della vita della scuola."
I comportamenti in violazione del corretto svolgimento dei rapporti allinterno della comunità scolastica, e dei doveri come sopra elencati, si configurano come mancanze disciplinari, tranne che per gli aspetti ed elementi già oggetto di valutazione nel profitto, secondo la normativa in materia, quali, a titolo di esempio, lassiduità nellimpegno di studio.
1.2
In particolare, nellambito della previsione generale di cui al comma 1 e con elencazione descrittiva e non tassativa, si individuano, fin dora, i principali comportamenti che si configurano come violazioni disciplinari e le sanzioni corrispondenti, individuate e descritte nel successivo articolo 2.
I) Violazione dei doveri nei confronti della comunità scolastica e delle disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dai Regolamenti di Istituto o dalla vigente normativa generale
- assenze reiterate prive di adeguata motivazione o in coincidenza di verifiche
- assenze non giustificate
- ritardi reiterati in assenza di adeguata motivazione o non giustificati
Sanzioni applicabili: quelle di cui ai numeri 1 e 2 del successivo articolo 2, da graduare in applicazione dei principi e criteri come definiti nellarticolo 3 del presente Regolamento.
- inosservanza delle disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dai Regolamenti dellIstituto o dalla vigente normativa generale, con particolare riguardo a ritardi o uscite anticipate, allontanamento dalla scuola e tutela dellincolumità personale degli altri soggetti della comunità scolastica;
- formazione, presentazione o altro uso di dichiarazioni di giustificazioni false o non genuine, per il contenuto o la sottoscrizione.
Sanzioni applicabili: quelle di cui al numero 3 del successivo articolo 2, in applicazione dei principi e criteri come definiti nellarticolo 3 del presente Regolamento.
II) Violazione dei doveri nei confronti degli altri soggetti della comunità scolastica
- Comportamenti o espressioni irriguardosi o lesivi dellaltrui personalità, del nome, dellimmagine, dellonore, della reputazione dellidentità personale, con violazione dei principi di rispetto reciproco nei confronti degli altri componenti la comunità scolastica: Capo dIstituto, Docenti, Personale non docente e delle altre Studentesse e Studenti, quale che sia la loro età e condizione e nel ripudio di ogni barriera ideologica, sociale, culturale, etnica e linguistica.
Sanzioni applicabili: quelle di cui ai numeri da 2 a 6 del successivo articolo 2, in relazione alla gravità dei comportamenti o delle espressioni e in applicazione dei principi e criteri come definiti nellarticolo 3 del presente Regolamento.
- comportamenti lesivi dellintegrità fisica degli altri soggetti della comunità scolastica, anche se compiuti fuori dellambito strettamente scolastico.
Sanzioni applicabili: quelle di cui ai numeri 5 e 6 del successivo articolo 2, per i comportamenti volontariamente lesivi; quelle di cui al numero 4 per lesioni causate da negligenza, imprudenza o inosservanza delle disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dai Regolamenti dellIstituto o dalla vigente normativa generale, in relazione e in applicazione dei principi e criteri come definiti nellarticolo 3 del presente Regolamento.
III) Violazione dei doveri nei confronti delle strutture, dei macchinari, dei sussidi didattici e del patrimonio e delle strutture della scuola in genere
- deterioramento, danneggiamento o dispersione di cose, non meramente accidentale o in violazione delle disposizioni organizzative e di sicurezza contenuti in regolamenti, circolari, direttive in materia di utilizzo delle strutture scolastiche;
Sanzioni applicabili: quelle di cui ai numeri 1) e 4) e del successivo articolo 2 in relazione alla gravità dei comportamenti o dei danni e in applicazione dei principi e criteri come definiti nellarticolo 3 del presente regolamento.
- volontario deterioramento, danneggiamento o dispersione di cose altrui allinterno delledificio scolastico.
Sanzioni applicabili: quelle di cui ai numeri 3 e 5 del successivo articolo 2, in relazione alla gravità dei comportamenti o dei danni e in applicazione dei principi e criteri come definiti nellarticolo 3 del presente regolamento.
Articolo 2
SANZIONI PER LE MANCANZE DISCIPLINARI
Sono individuate, ai fini del presente Regolamento, e in applicazione del comma 1 dellart.4 D.P.R. 24.06.1998 n. 249, le seguenti sanzioni disciplinari:
- il richiamo verbale da annotare sul registro di classe irrogato dallinsegnante che ha rilevato o accertato il comportamento costituente violazione disciplinare
- la censura verbale da annotare sul registro di classe irrogata dal Capo di Istituto a seguito di segnalazione di chi ha rilevato o accertato il comportamento costituente violazione disciplinare
- la censura scritta sul libretto personale dello studente, irrogata dal Capo di Istituto a seguito di segnalazione di chi ha rilevato o accertato il comportamento costituente violazione disciplinare, da annotare per memoria sul registro di classe
- lindividuazione di un obbligo per lo studente di prestare attività a favore della comunità scolastica, da giorni 1 a giorni 6, irrogata dal Capo di Istituto, sentito il Consiglio di Classe, con annotazione sul libretto personale, anche dellesito favorevole o sfavorevole dello svolgimento dellattività o delleventuale rifiuto a prestarla
- lallontanamento temporaneo dalla comunità scolastica, per un periodo non superiore a cinque giorni
- lallontanamento temporaneo dalla comunità scolastica per un periodo maggiore di cinque e non superiore a quindici giorni.
Articolo 3
PRINCIPI E CRITERI IN MATERIA DI APPLICAZIONE DELLE SANZIONI
- La responsabilità disciplinare è personale.
- Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni
- La volontarietà, intesa come dolo, del comportamento costituente violazione disciplinare e il grado di colpa nellinosservanza delle disposizioni organizzative e di sicurezza che regolano la vita della scuola sono elementi che concorrono a determinare la gravità dellinfrazione e il tipo di sanzione da applicare.
- Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla gravità dellinfrazione disciplinare e ispirate, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno
- Nel caso si verifichino comportamenti anomali e non direttamente riconducibili alle tipologie sopra indicate, ma costituenti comunque violazione dei doveri in precedenza definiti, saranno applicate le sanzioni disciplinari previste per comportamenti di corrispondente gravità.
- Le sanzioni tengono conto della situazione personale dello studente: alla studentessa e allo studente è sempre offerta la possibilità di convertire la sanzione in attività a favore della comunità scolastica. Per attività a favore della comunità scolastica si intendono tutte quelle attività che, nel supportare ed agevolare i servizi offerti dalla e nella scuola, costituiscono prova di partecipazione e di condivisione del Progetto di Istituto e dei valori educativi e di crescita ad esso sottesi, quali, a titolo esemplificativo:
- attività di supporto al prestito o alla catalogazione di libri in biblioteca;
- attività di sorveglianza e di riordino a fini didattici di locali o laboratori della scuola
- attività di supporto al giornalino o alla circolazione delle informazioni in ambito scolastico.
Ogni giorno di allontanamento dalla comunità scolastica potrà essere sostituito con 2 giorni di attività a favore della comunità scolastica, per un massimo di due ore giornaliere di attività.
- La reiterazione di un comportamento che ha già dato luogo allapplicazione di una sanzione disciplinare comporta, di regola, lapplicazione della sanzione disciplinare di grado immediatamente superiore.
- Per quanto non espressamente qui richiamato, si fa riferimento alle disposizioni dellart.4 D.P.R. 24.06.1998 n. 249.
- La rilevanza penale di comportamenti individuati come illeciti disciplinari non esclude, alla conclusione del relativo procedimento disciplinare, lapplicazione delle sanzioni disciplinari corrispondenti.
- Lapplicazione di una sanzione disciplinare non esclude la responsabilità dello studente in merito al risarcimento degli eventuali danni arrecati.
Articolo 4
ORGANI COMPETENTI A IRROGARE LE DIVERSE SANZIONI
Oltre ai singoli soggetti già individuati, competenti ad irrogare le sanzioni disciplinari di cui ai numeri 1,2,3 e 4, le sanzioni disciplinari di cui ai numeri 5 e 6 sono irrogate esclusivamente dal Consiglio di Classe.
Articolo 5
PROCEDIMENTO DI IRROGAZIONE DELLE SANZIONI DISCIPLINARI
» Le fasi del procedimento disciplinare sono le seguenti:
- contestazione delladdebito ad invito allo studente o alla studentessa ad esporre le proprie ragioni
- salvo volontà contraria dello studente o della studentessa, esposizione delle sue ragioni con eventuale verifica istruttoria sulle stesse
- deliberazione in merito alla irrogazione della sanzione disciplinare ed annotazione ove previsto
- nel caso di applicazione della sanzione comunicazione della stessa allo studente e ai genitori con motivazione, anche sintetica, in relazione alla gravità della violazione e al tipo di sanzione irrogata.
» Le sanzioni disciplinari dal 2 al 6 devono essere tempestivamente comunicate ai genitori dellallieva o dellallievo, la sanzione di cui al numero 1 può essere comunicata anche in sede di colloqui periodici.
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