Regolamento di disciplina

Allegato D (indice del POF)

In attuazione delle disposizioni di cui all’art.4 D.P.R. 24.06.1998 n. 249

Deliberato dal C.d.Istituto il 29 gennaio 2001

PREMESSA

Il presente Regolamento è adottato in attuazione delle disposizioni di cui all’art.4 D.P.R. 24.06.1998 n. 249 "Statuto delle studentesse e degli studenti" nel definire violazioni disciplinari, sanzioni, Organi competenti e procedure di applicazione delle sanzioni stesse. Esso completa il vigente Regolamento di Istituto vigente e il P.O.F. deliberato annualmente dal Collegio Docenti e dal Consiglio di Istituto, ai fini dell’individuazione di doveri, compiti e diritti delle diverse componenti scolastiche.

Articolo 1

COMPORTAMENTI CONFIGURANTI MANCANZE DISCIPLINARI

1.1

Costituiscono comportamenti che configurano mancanze disciplinari tutte le violazioni dei doveri scolastici come elencati nell’art. 3 D.P.R. 24.06.1998 n. 249 di seguito riportato e richiamato: 

Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente le lezioni e ad assolvere assiduamente gli impegni di studio.

Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del Capo d’Istituto, dei Docenti, del Personale tutto della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per se stessi.

Nell’esercizio dei loro diritti e nell’adempimento dei loro doveri gli studenti sono tenuti a mantenere un comportamento corretto e coerente di cui all’art. 1.

Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni amministrative e di sicurezza dettate dai regolamenti dei singoli istituti.

Gli studenti sono tenuti ad utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici e a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola.

Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l’ambiente scolastico e averne cura come importante fattore di qualità della vita della scuola."

I comportamenti in violazione del corretto svolgimento dei rapporti all’interno della comunità scolastica, e dei doveri come sopra elencati, si configurano come mancanze disciplinari, tranne che per gli aspetti ed elementi già oggetto di valutazione nel profitto, secondo la normativa in materia, quali, a titolo di esempio, l’assiduità nell’impegno di studio.

1.2

In particolare, nell’ambito della previsione generale di cui al comma 1 e con elencazione descrittiva e non tassativa, si individuano, fin d’ora, i principali comportamenti che si configurano come violazioni disciplinari e le sanzioni corrispondenti, individuate e descritte nel successivo articolo 2.

I) Violazione dei doveri nei confronti della comunità scolastica e delle disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dai Regolamenti di Istituto o dalla vigente normativa generale

  1. assenze reiterate prive di adeguata motivazione o in coincidenza di verifiche
  2. assenze non giustificate
  3. ritardi reiterati in assenza di adeguata motivazione o non giustificati
    Sanzioni applicabili:
    quelle di cui ai numeri 1 e 2 del successivo articolo 2, da graduare in applicazione dei principi e criteri come definiti nell’articolo 3 del presente Regolamento.
  4. inosservanza delle disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dai Regolamenti dell’Istituto o dalla vigente normativa generale, con particolare riguardo a ritardi o uscite anticipate, allontanamento dalla scuola e tutela dell’incolumità personale degli altri soggetti della comunità scolastica;
  5. formazione, presentazione o altro uso di dichiarazioni di giustificazioni false o non genuine, per il contenuto o la sottoscrizione.

Sanzioni applicabili: quelle di cui al numero 3 del successivo articolo 2, in applicazione dei principi e criteri come definiti nell’articolo 3 del presente Regolamento.

 II) Violazione dei doveri nei confronti degli altri soggetti della comunità scolastica

  1. Comportamenti o espressioni irriguardosi o lesivi dell’altrui personalità, del nome, dell’immagine, dell’onore, della reputazione dell’identità personale, con violazione dei principi di rispetto reciproco nei confronti degli altri componenti la comunità scolastica: Capo d’Istituto, Docenti, Personale non docente e delle altre Studentesse e Studenti, quale che sia la loro età e condizione e nel ripudio di ogni barriera ideologica, sociale, culturale, etnica e linguistica.
    Sanzioni applicabili:
    quelle di cui ai numeri da 2 a 6 del successivo articolo 2, in relazione alla gravità dei comportamenti o delle espressioni e in applicazione dei principi e criteri come definiti nell’articolo 3 del presente Regolamento.
  2. comportamenti lesivi dell’integrità fisica degli altri soggetti della comunità scolastica, anche se compiuti fuori dell’ambito strettamente scolastico.
    Sanzioni applicabili: quelle di cui ai numeri 5 e 6 del successivo articolo 2, per i comportamenti volontariamente lesivi; quelle di cui al numero 4 per lesioni causate da negligenza, imprudenza o inosservanza delle disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dai Regolamenti dell’Istituto o dalla vigente normativa generale, in relazione e in applicazione dei principi e criteri come definiti nell’articolo 3 del presente Regolamento.

III) Violazione dei doveri nei confronti delle strutture, dei macchinari, dei sussidi didattici e del patrimonio e delle strutture della scuola in genere

  1. deterioramento, danneggiamento o dispersione di cose, non meramente accidentale o in violazione delle disposizioni organizzative e di sicurezza contenuti in regolamenti, circolari, direttive in materia di utilizzo delle strutture scolastiche;
    Sanzioni applicabili: quelle di cui ai numeri 1) e 4) e del successivo articolo 2 in relazione alla gravità dei comportamenti o dei danni e in applicazione dei principi e criteri come definiti nell’articolo 3 del presente regolamento.
  2. volontario deterioramento, danneggiamento o dispersione di cose altrui all’interno dell’edificio scolastico.
    Sanzioni applicabili: quelle di cui ai numeri 3 e 5 del successivo articolo 2, in relazione alla gravità dei comportamenti o dei danni e in applicazione dei principi e criteri come definiti nell’articolo 3 del presente regolamento.

Articolo 2

SANZIONI PER LE MANCANZE DISCIPLINARI

Sono individuate, ai fini del presente Regolamento, e in applicazione del comma 1 dell’art.4 D.P.R. 24.06.1998 n. 249, le seguenti sanzioni disciplinari:

  1. il richiamo verbale da annotare sul registro di classe irrogato dall’insegnante che ha rilevato o accertato il comportamento costituente violazione disciplinare
  2. la censura verbale da annotare sul registro di classe irrogata dal Capo di Istituto a seguito di segnalazione di chi ha rilevato o accertato il comportamento costituente violazione disciplinare
  3. la censura scritta sul libretto personale dello studente, irrogata dal Capo di Istituto a seguito di segnalazione di chi ha rilevato o accertato il comportamento costituente violazione disciplinare, da annotare per memoria sul registro di classe
  4. l’individuazione di un obbligo per lo studente di prestare attività a favore della comunità scolastica, da giorni 1 a giorni 6, irrogata dal Capo di Istituto, sentito il Consiglio di Classe, con annotazione sul libretto personale, anche dell’esito favorevole o sfavorevole dello svolgimento dell’attività o dell’eventuale rifiuto a prestarla
  5. l’allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica, per un periodo non superiore a cinque giorni
  6. l’allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica per un periodo maggiore di cinque e non superiore a quindici giorni. 

Articolo 3 

PRINCIPI E CRITERI IN MATERIA DI APPLICAZIONE DELLE SANZIONI

  1. La responsabilità disciplinare è personale.
  2. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni
  3. La volontarietà, intesa come dolo, del comportamento costituente violazione disciplinare e il grado di colpa nell’inosservanza delle disposizioni organizzative e di sicurezza che regolano la vita della scuola sono elementi che concorrono a determinare la gravità dell’infrazione e il tipo di sanzione da applicare.
  4. Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla gravità dell’infrazione disciplinare e ispirate, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno
  5. Nel caso si verifichino comportamenti anomali e non direttamente riconducibili alle tipologie sopra indicate, ma costituenti comunque violazione dei doveri in precedenza definiti, saranno applicate le sanzioni disciplinari previste per comportamenti di corrispondente gravità.
  6. Le sanzioni tengono conto della situazione personale dello studente: alla studentessa e allo studente è sempre offerta la possibilità di convertire la sanzione in attività a favore della comunità scolastica. Per attività a favore della comunità scolastica si intendono tutte quelle attività che, nel supportare ed agevolare i servizi offerti dalla e nella scuola, costituiscono prova di partecipazione e di condivisione del Progetto di Istituto e dei valori educativi e di crescita ad esso sottesi, quali, a titolo esemplificativo:
  • attività di supporto al prestito o alla catalogazione di libri in biblioteca;
  • attività di sorveglianza e di riordino a fini didattici di locali o laboratori della scuola
  • attività di supporto al giornalino o alla circolazione delle informazioni in ambito scolastico.

Ogni giorno di allontanamento dalla comunità scolastica potrà essere sostituito con 2 giorni di attività a favore della comunità scolastica, per un massimo di due ore giornaliere di attività.

  1. La reiterazione di un comportamento che ha già dato luogo all’applicazione di una sanzione disciplinare comporta, di regola, l’applicazione della sanzione disciplinare di grado immediatamente superiore.
  2. Per quanto non espressamente qui richiamato, si fa riferimento alle disposizioni dell’art.4 D.P.R. 24.06.1998 n. 249.
  3. La rilevanza penale di comportamenti individuati come illeciti disciplinari non esclude, alla conclusione del relativo procedimento disciplinare, l’applicazione delle sanzioni disciplinari corrispondenti.
  4. L’applicazione di una sanzione disciplinare non esclude la responsabilità dello studente in merito al risarcimento degli eventuali danni arrecati.

Articolo 4

ORGANI COMPETENTI A IRROGARE LE DIVERSE SANZIONI

Oltre ai singoli soggetti già individuati, competenti ad irrogare le sanzioni disciplinari di cui ai numeri 1,2,3 e 4, le sanzioni disciplinari di cui ai numeri 5 e 6 sono irrogate esclusivamente dal Consiglio di Classe.

Articolo 5

PROCEDIMENTO DI IRROGAZIONE DELLE SANZIONI DISCIPLINARI

» Le fasi del procedimento disciplinare sono le seguenti:

  • contestazione dell’addebito ad invito allo studente o alla studentessa ad esporre le proprie ragioni
  • salvo volontà contraria dello studente o della studentessa, esposizione delle sue ragioni con eventuale verifica istruttoria sulle stesse
  • deliberazione in merito alla irrogazione della sanzione disciplinare ed annotazione ove previsto
  • nel caso di applicazione della sanzione comunicazione della stessa allo studente e ai genitori con motivazione, anche sintetica, in relazione alla gravità della violazione e al tipo di sanzione irrogata.

» Le sanzioni disciplinari dal 2 al 6 devono essere tempestivamente comunicate ai genitori dell’allieva o dell’allievo, la sanzione di cui al numero 1 può essere comunicata anche in sede di colloqui periodici.