Sede: Via Sant'Ottavio 9/11 - 10124 TORINO - Distretto Scolastico n° 1
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PREMESSA La scuola si impegna a favorire, nel rispetto dei principi costituzionali e delle norme vigenti, leffettiva attuazione del diritto allo studio e lesercizio delle libertà costituzionali stesse, secondo i metodi e le norme della democrazia. La scuola, perciò, si impegna a:
TITOLO I ORGANI DI GOVERNO Art. I. 1 Gli organi di governo della scuola sono
Inoltre nella scuola hanno diritto di assemblea gli studenti per classe, corso e per Istituto, i genitori per classe, corso e per Istituto. Art. I. 2 Studenti e genitori rappresentanti di classe possono riunirsi in comitato secondo le indicazioni di legge. Art. I. 3 Gli organi di governo e le assemblee o i comitati si propongono di assicurare la funzionalità dei servizi didattici e la maggior fruizione possibile del diritto allo studio Art. I. 4 La convocazione degli organi di cui sopra è predisposta secondo il calendario di programmazione fissato ad inizio anno, o con preavviso di cinque giorni, fatte salvo le situazioni di urgenza. TITOLO II ORARIO Art. II. 1 Lorario annuale delle lezioni viene deliberato dagli Organi competenti (Collegio e Consiglio di Istituto) in base alle normative vigenti. Art. II. 2 I docenti garantiranno i turni di assistenza negli intervalli, coadiuvati dal personale ausiliario. Art. II. 3 Listituto sarà aperto per le attività parascolastiche, almeno un pomeriggio alla settimana, da fissare in consiglio di Istituto allinizio dellanno, fino alle ore 17. Art. II. 4 I genitori potranno richiedere di ritrovarsi in assemblea o comitato in tali orari, o altri da concordare, in caso di necessità. TITOLO III Art. III. 1 Listituto apre alle ore 8:00. Il campanello per laccesso degli studenti alle aule suona alle ore 8:10; le lezioni hanno inizio alle ore 8:15. Sono previsti due intervalli, il primo della durata di dieci minuti, dalle ore 10:05 alle ore 10:15, il secondo dalle ore 12:05 alle ore 12:10. I ritardi dovranno essere giustificati come ingresso posticipato sul libretto delle assenze. Art. III. 2 Gli studenti che risiedono fuori Torino potranno richiedere annualmente lautorizzazione ad una leggera modifica dellorario dingresso o di uscita, dietro presentazione della documentazione relativa allorario dei mezzi pubblici. Art. III. 3 Le giustificazioni delle assenze possono essere delegate dal Preside ai docenti della prima ora, così come le giustificazioni degli ingressi posticipati e delle uscite anticipate. Art. III. 4 Non è possibile entrare dopo la prima ora di lezione o uscire prima della penultima ora, se non per motivazioni gravi e documentate, senza una giustificazione firmata da un genitore o dallo studente maggiorenne. Nel corso dellanno non si potrà superare il numero 10 tra entrate posticipate e/o uscite anticipate: raggiunto tale numero, entrate posticipate e uscite anticipate diventeranno automaticamente non giustificate. Art. III. 5 Assenze, entrate fuori orario e ritardi corrispondenti ai fogli sbarrati del libretto (8), richiederanno la giustificazione di persona di un genitore per i minorenni o dello studente maggiorenne in Presidenza. Art. III. 6 La richiesta di giustificazione delle assenze pari o superiore a 5 giorni, anche comprensivi Art. III di eventuali festività ad essi inframmezzate, dovrà essere accompagnata da certificato medico, attestante che lo studente non è affetto da malattia infettiva. Art. III. 7 Per le assenze dovute a manifestazioni studentesche ci si attiene alla normativa ministeriale vigente. Art. III. 8 In caso di assenza degli insegnanti, la scuola potrà modificare lorario delle lezioni delle classi interessate. Art. III. 9 In caso di smarrimento del libretto delle assenze, lo studente ne richiederà uno nuovo in segreteria dietro pagamento di una cifra da definire annualmente in seduta di Consiglio di Istituto: su di esso saranno annullate le giustificazioni già usate, desunte dal registro di classe. Art. III.10 I genitori depositeranno in segreteria la loro firma e potranno, per iscritto, indicare generalità e numero di documento di un familiare o della persona autorizzata a ritirare i figli da scuola in caso di malore improvviso o infortunio. Art. III.11 Delibera n.2 del collegio Docenti del 18.10.2001: "Assenze e ritardi". ASSENZE ENTRATE-USCITE FUORI ORARIO
Tale ritardo dovrà essere giustificato come entrata posticipata e verrà conteggiato come ora di assenza in relazione alla validità dell’anno scolastico. Si ricorda che 1/4 del monte ore complessivo di assenze NON rende valido l’anno e quindi non consente l’ammissione dell’allievo alla classe successiva.
Dopo le ore 9.15 gli studenti NON saranno più ammessi a scuola.
TITOLO IV NORME PER IL COMPORTAMENTO Art. IV.1 Losservanza
delle norme e dei divieti è ordinata al rispetto dei beni patrimoniali,
alla preservazione delle condizioni igieniche, di salute pubblica
e privata e di sicurezza, efficienza e funzionalità della scuola. Art. IV. 2 Luso dei servizi igienici deve essere tale da assicurare pulizia, buona conservazione e funzionamento; a tal fine le classi si serviranno esclusivamente dei servizi ai piani loro assegnati allinizio dellanno. Gli studenti possono accedere ai servizi durante gli intervalli regolamentari e autorizzati da docente presente in classe durante le lezioni. In questo caso il docente non concederà il permesso di uscita a più di uno studente per volta. Art. IV. 3 Per norma di legge e per ragioni di sicurezza è vietato sostare, durante lintervallo, sulle scale di sicurezza e ostruire il passaggio delle scale interne. Art. IV. 4 Luscita
dalle aule è consentita solo durante gli intervalli, salvo espressa
autorizzazione dei Docenti. Art. IV. 5 Nei locali dellistituto è fatto divieto di fumare, come prescrive la legge. Gli allievi potranno fumare solo durante gli intervalli e unicamente in cortile, al quale si può accedere utilizzando le scale interne alledificio scolastico. È fatto divieto , per legge, di utilizzare le scale di sicurezza. Art. IV. 6 Lingresso e la permanenza in istituto di estranei alle componenti della scuola (personale e studenti), sono consentiti solo per esigenze amministrative o di colloquio con Preside e Docenti e solo nei locali adibiti al ricevimento del pubblico. Art. IV. 7 Le componenti scolastiche hanno accesso alle attrezzature complementari a pagamento (es. tessere per fotoriproduzione). TITOLO V VIAGGI DI ISTRUZIONE Art. V. 2 Il progetto di lavoro, steso e proposto da uno o più insegnanti della classe e contenente le finalità dellattività che si intende svolgere e la metodologia scelta, deve essere presentato, previa approvazione del Consiglio di Classe, alla giunta esecutiva entro la data fissata e resa pubblica dal Consiglio di Istituto e corredata di programma di attività, numero di giorni e periodo scelto, costi, partecipanti e accompagnatori. Art. V. 3 I viaggi di istruzione possono essere richiesti alla condizione che vi partecipino almeno i 2/3 della classe. I docenti responsabili devono far pervenire una relazione scritta sui contenuti didattici del viaggio entro un mese dallattuazione. Per quanto concerne periodi di effettuazione, assicurazione e numero di accompagnatori, vale la normativa ministeriale prevista. Il programma completo delle attività deve essere comunicato ai genitori che, per gli allievi minorenni, devono fornire autorizzazione scritta. Possono partecipare ai viaggi solo gli studenti e i docenti estensori del progetto. TITOLO VI SANZIONI DISCIPLINARI Art. VI. 1 In riferimento agli articoli 3 e 4 della circolare ministeriale n.371del 2 settembre 1998: Applicazione dello Statuto delle Studentesse e degli Studenti della scuola secondaria, D.P.R. n.249 del 24 giugno 1998, in caso, di danno arrecato dagli studenti ai beni della scuola, il danno dovrà venire risarcito dagli stessi in misura adeguata, come stabilito nei Consigli di Classe. Art. VI. 2 In caso di mancanze che, nella parte normativa, implicassero sospensioni inferiori al numero di 15 giorni, i Consigli di Classe valuteranno ogni singolo caso di infrazione ai doveri che turbino la comunità scolastica e concorderanno forme delle sanzione o del provvedimento che abbiano anche un valore formativo. Solo le infrazioni più gravi potranno portare ad un provvedimento di allontanamento dalla scuola. Lorgano di garanzia per lappello entro 15 giorni dallattribuzione della sanzione è la Giunta Esecutiva. TITOLO VII Art. VII. 1 È autorizzata la costituzione di unAssociazione di ex allievi del Liceo Gioberti. |