Regolamento d'Istituto

Allegato E (indice del POF) (ultimo aggiornamento 23.01.2003)

PREMESSA

La scuola si impegna a favorire, nel rispetto dei principi costituzionali e delle norme vigenti, l’effettiva attuazione del diritto allo studio e l’esercizio delle libertà costituzionali stesse, secondo i metodi e le norme della democrazia.

La scuola, perciò, si impegna a:

  • Favorire, per quanto le compete, l’effettiva attuazione del diritto allo studio
  • Garantire la libertà di pensiero, di espressione, di organizzazione e di azione socio-culturale, con espressa esclusione di ogni manifestazione fascista o razzista
  • Promuovere riunioni e manifestazioni di tutte le componenti della scuola, anche con la presenza e la collaborazione di esterni, nel reciproco rispetto delle libertà civili e delle regole democratiche
  • Favorire il dialogo tra docenti, studenti, ufficio di presidenza e tutto il personale non docente all’interno della scuola
  • Distribuire il seguente regolamento, il P.O.F, lo Statuto delle Studentesse e degli Studenti e lo Statuto degli Studenti del Gioberti a tutti coloro che entrano a far parte della comunità scolastica.

TITOLO I

ORGANI DI GOVERNO

Art. I. 1

Gli organi di governo della scuola sono

  • Il Collegio Docenti
  • I Consigli di Classe
  • Il Consiglio di Istituto e la Giunta Esecutiva

Inoltre nella scuola hanno diritto di assemblea gli studenti per classe, corso e per Istituto, i genitori per classe, corso e per Istituto.

Art. I. 2

Studenti e genitori rappresentanti di classe possono riunirsi in comitato secondo le indicazioni di legge.

Art. I. 3

Gli organi di governo e le assemblee o i comitati si propongono di assicurare la funzionalità dei servizi didattici e la maggior fruizione possibile del diritto allo studio

Art. I. 4

La convocazione degli organi di cui sopra è predisposta secondo il calendario di programmazione fissato ad inizio anno, o con preavviso di cinque giorni, fatte salvo le situazioni di urgenza.

TITOLO II

ORARIO

Art. II. 1

L’orario annuale delle lezioni viene deliberato dagli Organi competenti (Collegio e Consiglio di Istituto) in base alle normative vigenti.

Art. II. 2

I docenti garantiranno i turni di assistenza negli intervalli, coadiuvati dal personale ausiliario.

Art. II. 3

L’istituto sarà aperto per le attività parascolastiche, almeno un pomeriggio alla settimana, da fissare in consiglio di Istituto all’inizio dell’anno, fino alle ore 17.

Art. II. 4

I genitori potranno richiedere di ritrovarsi in assemblea o comitato in tali orari, o altri da concordare, in caso di necessità. 

TITOLO III

Art. III. 1

L’istituto apre alle ore 8:00. Il campanello per l’accesso degli studenti alle aule suona alle ore 8:10; le lezioni hanno inizio alle ore 8:15. Sono previsti due intervalli, il primo della durata di dieci minuti, dalle ore 10:05 alle ore 10:15, il secondo dalle ore 12:05 alle ore 12:10. I ritardi dovranno essere giustificati come ingresso posticipato sul libretto delle assenze.

Art. III. 2

Gli studenti che risiedono fuori Torino potranno richiedere annualmente l’autorizzazione ad una leggera modifica dell’orario d’ingresso o di uscita, dietro presentazione della documentazione relativa all’orario dei mezzi pubblici.

Art. III. 3

Le giustificazioni delle assenze possono essere delegate dal Preside ai docenti della prima ora, così come le giustificazioni degli ingressi posticipati e delle uscite anticipate. 

Art. III. 4

Non è possibile entrare dopo la prima ora di lezione o uscire prima della penultima ora, se non per motivazioni gravi e documentate, senza una giustificazione firmata da un genitore o dallo studente maggiorenne. Nel corso dell’anno non si potrà superare il numero 10 tra entrate posticipate e/o uscite anticipate: raggiunto tale numero, entrate posticipate e uscite anticipate diventeranno automaticamente non giustificate.

Art. III. 5

Assenze, entrate fuori orario e ritardi corrispondenti ai fogli sbarrati del libretto (8), richiederanno la giustificazione di persona di un genitore per i minorenni o dello studente maggiorenne in Presidenza.

Art. III. 6

La richiesta di giustificazione delle assenze pari o superiore a 5 giorni, anche comprensivi Art. III di eventuali festività ad essi inframmezzate, dovrà essere accompagnata da certificato medico, attestante che lo studente non è affetto da malattia infettiva.

Art. III. 7

Per le assenze dovute a manifestazioni studentesche ci si attiene alla normativa ministeriale vigente.

Art. III. 8

In caso di assenza degli insegnanti, la scuola potrà modificare l’orario delle lezioni delle classi interessate.

Art. III. 9

In caso di smarrimento del libretto delle assenze, lo studente ne richiederà uno nuovo in segreteria dietro pagamento di una cifra da definire annualmente in seduta di Consiglio di Istituto: su di esso saranno annullate le giustificazioni già usate, desunte dal registro di classe.

Art. III.10

I genitori depositeranno in segreteria la loro firma e potranno, per iscritto, indicare generalità e numero di documento di un familiare o della persona autorizzata a ritirare i figli da scuola in caso di malore improvviso o infortunio.

Art. III.11

Delibera n.2 del collegio Docenti del 18.10.2001: "Assenze e ritardi".

ASSENZE
Si sottolinea il fatto che la continuità della frequenza è essenziale per il raggiungimento di una preparazione omogenea e completa dell'allievo e che il numero delle assenze rappresenta una delle voci che concorrono all'assegnazione del credito scolastico (v. Regolamento Esami di Stato, art.11, comma 2). Di conseguenza il Collegio delibera come segue
1) che il limite di assenze, per definire "buona" la frequenza, non dovrà superare la percentuale, sul numero di ore di lezione articolate per disciplina, del 10-15%, tenendo ragionevolmente conto della natura delle assenze stesse;
2) che il riferimento di tolleranza della percentuale del 15% sarà adottato nei casi di assenze prolungate e continuative, se documentate
3) che il limite di assenze, per definire "sufficiente" la frequenza, non dovrà superare il 25%, oltre il quale la frequenza sarà definita "scarsa".
RITARDI
Si sottolinea che il ritardo non può essere una consuetudine, ma deve essere giustificato da validi motivi.
Il Collegio conferma quanto previsto dal Regolamento d'Istituto: nell'arco dell'anno non sono ammissibili e giustificabili più di 10 ritardi.

ENTRATE-USCITE FUORI ORARIO
(Il nuovo regolamento modifica il precedente)

  • Gli studenti che arriveranno in ritardo, ma entro le 8.30, potranno entrare in classe e porteranno giustificazione del ritardo il giorno successivo. Si ricorda che gli ingressi in ritardo influiscono  sulla valutazione del comportamento (voto di condotta).
  • Gli studenti che arriveranno in ritardo dopo le 8.30 non potranno entrare in scuola (sia in sede che in succursale) e dovranno attendere l’inizio dell’ora successiva per poter accedere alla classe. I collaboratori scolastici non sono autorizzati in nessun caso a consentire l’accesso agli studenti in ritardo oltre i 15 minuti.

Tale ritardo dovrà essere giustificato come entrata posticipata e verrà conteggiato come ora di assenza in relazione alla validità dell’anno scolastico. Si ricorda che 1/4 del monte ore complessivo di assenze NON rende valido l’anno e quindi non consente l’ammissione dell’allievo alla classe successiva.

  • L’entrata ad ore di lezione successive alla prima a causa di adattamento temporaneo dell’orario dovrà avvenire al suono della relativa campanella; in questi casi sarà ammessa una tolleranza al massimo di 5 minuti. Anche questo ritardo dovrà essere giustificato il giorno successivo.

Dopo le ore 9.15 gli studenti NON saranno più ammessi a scuola.

  • Le entrate fuori orario e le uscite anticipate saranno giustificate in classe il giorno successivo direttamente dal docente, che annoterà sul registro di classe il nome dell’allievo e il numero della giustificazione (preceduto dalla R o E per i ritardi e da U per le uscite anticipate, es. R1, U2), al fine di consentirne il controllo al coordinatore. Anche eventuali uscite anticipate dell’allievo per motivi di salute durante l’orario scolastico saranno giustificate dal docente della classe.
  • Presso le vicepresidenze di sede e succursale  saranno accettate esclusivamente le giustificazioni “speciali”, vale a dire quelle contrassegnate dal n.8 e che saranno presentate personalmente dal genitore, negli orari di presenza dei collaboratori in vicepresidenza (gli orari sono consultabili sul sito dell’Istituto).
  • Le uscite anticipate saranno giustificate presso il docente dell’ora precedente a quella di uscita. Il docente provvederà a firmarla, annotarne il numero nel registro di classe e, per i minorenni, a verificare l’identità del genitore o della persona incaricata di venire a prendere l’allievo. Tale persona deve essere stata delegata dalla famiglia, il che risulta da annotazione riportata sul libretto dello studente. Il genitore o il delegato firmerà il registro di classe accanto all’annotazione della giustificazione. Pertanto nessun allievo potrà uscire se sprovvisto del libretto (corredato di foto).
  • L’ingresso in classe NON è consentito dopo le ore 9.10 anche nel caso che la prima ora sia di religione e lo studente ne sia esonerato.
  • La richiesta di uscita anticipata può riguardare solo l’ultima ora di lezione curricolare: non è consentito uscire prima dell’inizio di tale ora anche nel caso che l’ultima ora sia di religione e lo studente ne sia esonerato.
  •  Eccezioni a tali regole saranno ammesse solo con documentazione per motivi gravi e di salute.

 

TITOLO IV

NORME PER IL COMPORTAMENTO

Art. IV.1

L’osservanza delle norme e dei divieti è ordinata al rispetto dei beni patrimoniali, alla preservazione delle condizioni igieniche, di salute pubblica e privata e di sicurezza, efficienza e funzionalità della scuola.
Il personale, docente e non docente, e gli studenti sono responsabili della conservazione degli arredi, delle attrezzature e degli strumentini dotazione all’istituto, nonché dell’integrità dei locali.
Eventuali danni dovranno essere risarciti nella misura stabilita dal Consiglio di Istituto.

Art. IV. 2

L’uso dei servizi igienici deve essere tale da assicurare pulizia, buona conservazione e funzionamento; a tal fine le classi si serviranno esclusivamente dei servizi ai piani loro assegnati all’inizio dell’anno. Gli studenti possono accedere ai servizi durante gli intervalli regolamentari e autorizzati da docente presente in classe durante le lezioni. In questo caso il docente non concederà il permesso di uscita a più di uno studente per volta. 

Art. IV. 3

Per norma di legge e per ragioni di sicurezza è vietato sostare, durante l’intervallo, sulle scale di sicurezza e ostruire il passaggio delle scale interne.

Art. IV. 4

L’uscita dalle aule è consentita solo durante gli intervalli, salvo espressa autorizzazione dei Docenti.
Gli studenti di una classe possono accedere alle altre classi, fuori dagli intervalli, solo se in possesso di autorizzazione scritta della Presidenza.

Art. IV. 5

Nei locali dell’istituto è fatto divieto di fumare, come prescrive la legge. Gli allievi potranno fumare solo durante gli intervalli e unicamente in cortile, al quale si può accedere utilizzando le scale interne all’edificio scolastico. È fatto divieto , per legge, di utilizzare le scale di sicurezza.

Art. IV. 6

L‘ingresso e la permanenza in istituto di estranei alle componenti della scuola (personale e studenti), sono consentiti solo per esigenze amministrative o di colloquio con Preside e Docenti e solo nei locali adibiti al ricevimento del pubblico.

Art. IV. 7

Le componenti scolastiche hanno accesso alle attrezzature complementari a pagamento (es. tessere per fotoriproduzione).

TITOLO V

VIAGGI DI ISTRUZIONE

Art. V. 2

Il progetto di lavoro, steso e proposto da uno o più insegnanti della classe e contenente le finalità dell’attività che si intende svolgere e la metodologia scelta, deve essere presentato, previa approvazione del Consiglio di Classe, alla giunta esecutiva entro la data fissata e resa pubblica dal Consiglio di Istituto e corredata di programma di attività, numero di giorni e periodo scelto, costi, partecipanti e accompagnatori. 

Art. V. 3

I viaggi di istruzione possono essere richiesti alla condizione che vi partecipino almeno i 2/3 della classe. I docenti responsabili devono far pervenire una relazione scritta sui contenuti didattici del viaggio entro un mese dall’attuazione. Per quanto concerne periodi di effettuazione, assicurazione e numero di accompagnatori, vale la normativa ministeriale prevista. Il programma completo delle attività deve essere comunicato ai genitori che, per gli allievi minorenni, devono fornire autorizzazione scritta. Possono partecipare ai viaggi solo gli studenti e i docenti estensori del progetto.

TITOLO VI

SANZIONI DISCIPLINARI

Art. VI. 1

In riferimento agli articoli 3 e 4 della circolare ministeriale n.371del 2 settembre 1998: Applicazione dello Statuto delle Studentesse e degli Studenti della scuola secondaria, D.P.R. n.249 del 24 giugno 1998, in caso, di danno arrecato dagli studenti ai beni della scuola, il danno dovrà venire risarcito dagli stessi in misura adeguata, come stabilito nei Consigli di Classe.

Art. VI. 2

In caso di mancanze che, nella parte normativa, implicassero sospensioni inferiori al numero di 15 giorni, i Consigli di Classe valuteranno ogni singolo caso di infrazione ai doveri che turbino la comunità scolastica e concorderanno forme delle sanzione o del provvedimento che abbiano anche un valore formativo. Solo le infrazioni più gravi potranno portare ad un provvedimento di allontanamento dalla scuola. L’organo di garanzia per l’appello entro 15 giorni dall’attribuzione della sanzione è la Giunta Esecutiva.

TITOLO VII

Art. VII. 1

È autorizzata la costituzione di un’Associazione di ex allievi del Liceo Gioberti.